Art. 166.
(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

      1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

 

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devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

          a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o di committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

          b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o di committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

          c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o di committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
      3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XVI, parte D.
      4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore per la progettazione.
      5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio

 

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e per coloro che producono un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato XVI, parte D, o un'attestato di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
      6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono poste a totale carico dei partecipanti.
      7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, organizzati da esse o dagli altri soggetti previsti dal medesimo comma 2, da porre a carico dei partecipanti.